Corte di cassazione, sentenza 25 settembre 2015 n. 19036

25 Settembre 2015

Anche l’assegno per i lavori di pubblica utilità fruisce della rivalutazione ISTAT.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il D. Lgs. n. 468 del 1997 aveva stabilito per i lavori socialmente utili la rivalutazione Istat dell’assegno da corrispondere a coloro che vi sono impegnati. Analoga disposizione non era stata esplicitamente stabilita dal D. Lgs. n. 280/1997 con riguardo ai lavori di pubblica utilità mirati a favorire giovani inoccupati del mezzogiorno. La Corte, ritenendo che la legge sui lavori socialmente utili contenga una definizione degli stessi comprensiva anche dei lavori di pubblica utilità, ribadisce l’applicabilità anche a questi ultimi della disciplina di rivalutazione dell’assegno stabilita per gli addetti a lavori socialmente utili.
Sezione: previdenza e assistenza.