Corte di cassazione, sentenza 26 aprile 2016 n. 8243

26 Aprile 2016

La determinazione del danno biologico in una causa per l’indennizzo dovuto dall’INAIL è diversa da quella in una causa risarcitoria contro il datore di lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Motiva infatti la Corte che i criteri sono diversi: mentre nella causa nei confronti dell’INAIL per ottenere l’indennizzo di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 38 del 2000 vanno obbligatoriamente osservate le tabelle ministeriali dell’invalidità, nelle cause civili di risarcimento danni non esistono tabelle ufficiali, ma si seguono normalmente parametri elaborati dalla comunità scientifica. Nel caso di specie è stata pertanto disattesa la pretesa dell’INAIL di ancorare le valutazioni richieste dal lavoratore nella causa previdenziale all’accertamento giudiziale (di minor danno biologico) compiuto in sede di causa risarcitoria nei confronti del datore di lavoro. – Sezione: previdenziale