Corte di cassazione, sentenza 26 gennaio 2016 n. 1347

26 Gennaio 2016

Obbligatoria la contribuzione alla Cassa di previdenza ingegneri per i proventi di ogni attività comunque richiedente la competenza professionale degli ingegneri, anche se non si tratti di quelle tipiche della professione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Le attività tipiche della professione d’ingegnere sono, secondo gli artt. 7 L. n. 1395/1923, 51 e 52 R.D. n. 2537/1925, quelle di progettazione e stima di lavori per opere di edilizia civile, di rilievi geometrici e di operazioni di estimo etc., mentre nel caso in esame la Cassa pretendeva la sottoposizione a contributi anche di attività, quali la partecipazione a convegni, a seminari o corsi, la pubblicazione di articoli su riviste specializzate, consulenze in materia di sinistri, etc. svolte a titolo oneroso dal ricorrente. In proposito, affermando il principio indicato, la cassazione invita i giudici di merito, cui rinvia il processo, a valutare se tali attività non tipicamente ingegneristiche richiedessero comunque una tale competenza professionale e quindi fossero assoggettabili a contribuzione. – Sezione: previdenza