Corte di cassazione, sentenza 26 gennaio 2016 n. 1347
Obbligatoria la contribuzione alla Cassa di previdenza ingegneri per i proventi di ogni attività comunque richiedente la competenza professionale degli ingegneri, anche se non si tratti di quelle tipiche della professione.
Le attività tipiche della professione d’ingegnere sono, secondo gli artt. 7 L. n. 1395/1923, 51 e 52 R.D. n. 2537/1925, quelle di progettazione e stima di lavori per opere di edilizia civile, di rilievi geometrici e di operazioni di estimo etc., mentre nel caso in esame la Cassa pretendeva la sottoposizione a contributi anche di attività, quali la partecipazione a convegni, a seminari o corsi, la pubblicazione di articoli su riviste specializzate, consulenze in materia di sinistri, etc. svolte a titolo oneroso dal ricorrente. In proposito, affermando il principio indicato, la cassazione invita i giudici di merito, cui rinvia il processo, a valutare se tali attività non tipicamente ingegneristiche richiedessero comunque una tale competenza professionale e quindi fossero assoggettabili a contribuzione. – Sezione: previdenza