Corte di cassazione, sentenza 26 gennaio 2017 n. 2005

26 Gennaio 2017

Sulla base imponibile dei contributi ENPAM dovuti dalle società accreditate col S.S.N. per le prestazioni dei medici ad esse legati da un rapporto di lavoro autonomo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Una legge del 2004 stabilisce che le società professionali mediche e le società di capitali operanti in regime di convenzionamento col S.S.N. versano al Fondo dell’ENPAM per i medici specialisti esterni un contributo “pari al 2% del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del S.S.N….”. Con l’articolata sentenza in commento, la Corte risolve il problema che si era posto circa il significato da attribuire al termine “fatturato annuo”, costituente la base imponibile dei contributi dovuti all’ENPAM per tali medici. In proposito, mentre le società convenzionate sostenevano che il termine di riferisce al fatturato dei medici nei confronti della società e quindi ai compensi da questi percepiti per l’opera per essa prestata, l’EMPAM affermava che per fatturato dovesse intendersi quello (sicuramente maggiore) della società e relativo alle prestazioni rese da questi medici. – Sezione: previdenza