Corte di cassazione, sentenza 27 aprile 2017 n. 10431
Non sono computabili nell’anzianità contributiva del professionista i periodi per i quali non abbia pagato anche le sanzioni civili dovute per tardivo versamento dei contributi previdenziali.
Al momento della pensione, un professionista si era visto negare il riconoscimento di taluni periodi di anzianità contributiva, per i quali, pure avendo versato, ma tardivamente, i contributi dovuti, non aveva pagato le relative sanzioni civili. Secondo la Corte, poiché non è applicabile ai libero-professionisti la regola dell’automaticità delle prestazioni previdenziali e dato il vincolo di dipendenza genetico-funzionale sussistente tra le sanzioni civili E i contributi, l’integrità dell’adempimento contributivo cui è subordinato il relativo riconoscimento ai fini pensionistici riguarda anche le sanzioni civili dovute per il ritardo nel versamento dei contributi.
Sezione: previdenza