Corte di cassazione, sentenza 27 aprile 2017 n. 10431

27 Aprile 2017

Non sono computabili nell’anzianità contributiva del professionista i periodi per i quali non abbia pagato anche le sanzioni civili dovute per tardivo versamento dei contributi previdenziali.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Al momento della pensione, un professionista si era visto negare il riconoscimento di taluni periodi di anzianità contributiva, per i quali, pure avendo versato, ma tardivamente, i contributi dovuti, non aveva pagato le relative sanzioni civili. Secondo la Corte, poiché non è applicabile ai libero-professionisti la regola dell’automaticità delle prestazioni previdenziali e dato il vincolo di dipendenza genetico-funzionale sussistente tra le sanzioni civili E i contributi, l’integrità dell’adempimento contributivo cui è subordinato il relativo riconoscimento ai fini pensionistici riguarda anche le sanzioni civili dovute per il ritardo nel versamento dei contributi.
Sezione: previdenza