Corte di cassazione, sentenza 27 aprile 2018 n. 10283

27 Aprile 2018

Non prolungabile il congedo per maternità in ragione del ricovero sanitario del neonato prematuro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2011, nel caso di nascita prematura con ricovero ospedaliero del neonato è ora prevista la possibilità per la madre di fruire della parte residua del congedo di maternità dal momento delle dimissioni del figlio dall’ospedale. In giudizio, una lavoratrice sosteneva che anche nel caso in cui la madre non sia in grado di riprendere servizio durante il ricovero del neonato, il periodo di tre mesi di congedo successivi al parto debbano decorrere dall’ingresso in famiglia del neonato, anche se ciò comporti un prolungamento del periodo complessivo di congedo. La Corte nega questa possibilità, ricordando che, alla stregua della sentenza della Corte costituzionale, la lavoratrice madre può chiedere la sospensione del congedo durante il periodo di ricovero del neonato, riprendendo quindi il lavoro, ma non può ottenere un prolungamento del complessivo periodo di maternità che le spetta. – Sezione: previdenza