Corte di cassazione, sentenza 27 febbraio 2017 n. 4899

27 Febbraio 2017

Se il licenziamento è dichiarato antisindacale su azione del sindacato ex art. 28 S.L., il datore di lavoro deve comunque i contributi all’ente previdenziale.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Per effetto del decreto ex art. 28 S.L. dichiarativo dell’antisindacalità di un licenziamento, quest’ultimo, in quanto nullo, non incide sulla continuità giuridica del rapporto di lavoro e quindi anche sul diritto dei lavoratori alla retribuzione e su quello dell’INPS ai contributi. Ma se i dipendenti licenziati intendono avvalersi del decreto per ottenere la retribuzione per il periodo di sospensione che precede la reintegrazione, devono porre in essere la procedura civilistica della messa in mora. Secondo la Corte, se tuttavia i lavoratori interessati omettono di mettere in mora il datore di lavoro e pertanto non percepiscono la retribuzione per il periodo indicato, ciò non impedisce all’INPS di pretendere per il medesimo periodo i contributi, data l’autonomia dell’obbligazione contributiva rispetto a quella retributiva, dal momento che la prima nasce col nascere dell’obbligazione retributiva e permane anche se questa non venga poi adempiuta.
Sezione: previdenza