Corte di cassazione, sentenza 27 luglio 2016 n. 15633

27 Luglio 2016

I contributi figurativi a favore dei perseguitati antifascisti e raziali spettano solo in caso di preesistenza di un rapporto di lavoro, interrotto con gli atti persecutori.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte ribadisce la regola consolidata in un caso in cui il ricorrente (che all’epoca delle documentate persecuzioni razziali aveva 12 anni e pertanto non lavorava) sosteneva viceversa che il beneficio dell’accredito di contributi figurativi a favore di perseguitati politici antifascisti e razziali avrebbe natura premiale e prescinderebbe pertanto dal presupposto della interruzione di un rapporto di lavoro in conseguenza della persecuzione. – Sezione: previdenziale