Corte di cassazione, sentenza 27 maggio 2019 n. 14417

27 Maggio 2019

Anche se è consentito il cumulo del reddito da lavoro dipendente con la pensione di anzianità, quest’ultima può essere erogata solo se il lavoro è già cessato al momento della presentazione della domanda.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte afferma che la legge impone pertanto una discontinuità tra l’attività lavorativa precedente e quella successiva al percepimento della pensione di anzianità per poter fruire del cumulo di pensione e reddito successivo. Con riferimento alla fattispecie in giudizio, in cui il rapporto di lavoro era ancora attivo al momento della presentazione della domanda, era cessato il giorno antecedete quello dell’erogazione della pensione e il lavoratore aveva iniziato in quest’ultimo giorno un nuovo rapporto di lavoro col medesimo datore di lavoro, ha aggiunto che si deve ritenere, con presunzione relativa, simulata la risoluzione del precedente rapporto.
Sezione: previdenza