Corte di cassazione, sentenza 27 novembre 2019 n. 31001

27 Novembre 2019

Il differimento delle pensioni legato alle aspettative di vita si applica a ogni tipo di accesso alla pensione ancorato al raggiungimento di una determinata età anagrafica.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Trattasi della disciplina di legge che prevede che, dal 2015, l’età anagrafica per l’accesso al sistema pensionistico pubblico venga adeguata all’incremento della speranza di vita, come accertata con riferimento al quinquennio precedente. La ricorrente in giudizio sosteneva che la conseguente protrazione di tre mesi della propria pensione non fosse legittima in quanto la relativa disciplina si applicherebbe unicamente a determinate categorie di pensionati, tra le quali non rientrava lei, pensionata per invalidità all’80%. La Corte conferma viceversa il rigetto della domanda, affermando il principio di cui alla massima.
Sezione: previdenza