Corte di cassazione, sentenza 27 ottobre 2017 n. 25850

27 Ottobre 2017

Non competono all’INAIL le visite richieste dal datore di lavoro per il controllo delle assenze per infortunio.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte svolge un’analisi accurata della normativa succedutasi nel tempo nella materia, che oggi stabilisce la completa equiparazione tra visite di controllo delle assenze per malattia e quelle delle assenze per infortunio o malattia professionale richieste dal datore di lavoro a norma dell’art. 5 dello S.L., in ambedue i casi affidate alle ASL e all’INPS.
Sezione: previdenza