Corte di cassazione, sentenza 27 settembre 2018 n. 23349

27 Settembre 2018

Non totalizzabili i contributi versati dagli agenti di commercio alla Fondazione Enasarco.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Con una puntuale analisi della normativa che regola la totalizzazione contributiva ai fini della pensione di vecchiaia, la Corte conclude che la totalizzazione non è in ogni caso ammessa se vi è coincidenza dei periodi assicurativi presso le varie gestioni, in relazione ai quali è chiesta la totalizzazione dei contributi versati. E poiché l’assicurazione Enasarco è integrativa di quella INPS, alla quale ultima gli agenti di commercio sono obbligati a versare i contributi, vi è piena coincidenza dei periodi assicurativi Enasarco e INPS.
Sezione: previdenza