Corte di cassazione, sentenza 28 febbraio 2022 n. 6503
Il sistema assicurativo INAIL non prevede l’indennizzo del danno biologico da perdita della vita.
La conferma di una sentenza d’appello che aveva respinto la domanda degli eredi dell’infortunato defunto per ottenere dall’INAIL l’indennità per il danno biologico del congiunto e accolto la loro domanda di risarcimento danno non patrimoniale nei confronti del datore di lavoro responsabile dell’infortunio mortale, fornisce alla Corte l’occasione per riassumere le regole consolidate in materia. Anzitutto la regola che l’INAIL non indennizza il danno biologico del defunto che non si consolidi in un danno permanente all’integrità psico-fisica (come appunto escluso nel caso esaminato, in ragione della brevità del periodo intercorso tra l’infortunio e la morte). Viceversa, quando l’infortunio sia attribuibile alla responsabilità del datore di lavoro, questi deve risarcire agli eredi non il danno per perdita della vita, ma il danno biologico terminale o catastrofale, quando cioè la morte sopravvenga dopo un apprezzabile periodo di tempo dall’evento lesivo sicché la vittima abbia potuto soffrire della consapevolezza dell’imminente perdita della vita.