Corte di cassazione, sentenza 28 settembre 2020 n. 20477
Non spetta la pensione di reversibilità al coniuge divorziato il cui assegno divorzile sia d’importo minimo o simbolico.
Una signora, alla quale un Tribunale statunitense aveva attribuito un assegno divorzile di un dollaro all’anno, aveva chiamato in giudizio l’INPS avanti a un Tribunale italiano, chiedendo il riconoscimento di una quota della pensione di reversibilità dovuta a seguito del decesso dell’ex coniuge, sostenendo che la sua attribuzione e misura costituisse una previdenza autonoma rispetto all’istituto dell’assegno, riconoscibile pertanto anche quando quest’ultimo sia stato attribuito in misura minima o simbolica. Viceversa la Corte, rimeditando il proprio precedente orientamento, favorevole alla tesi della originaria ricorrente, ha prima diversamente e più correttamente interpretato la legge, affermando che la pensione di reversibilità è strettamente correlata all’avvenuta percezione dell’assegno divorzile e viene riconosciuta al coniuge superstite a causa del venir meno del sostegno economico rappresentato dall’assegno divorzile. La conseguenza che la Corte trae da tale orientamento nel presente giudizio è che la pensione di reversibilità non spetta all’ex coniuge divorziato che sia titolare di un assegno minimo o simbolico.