Corte di cassazione sentenza 29 agosto 2016 n. 17404

29 Agosto 2016

Il termine di decadenza dei 60 giorni per proporre domanda di indennità di mobilità non è sospeso dalla malattia del lavoratore.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un lavoratore, licenziato collettivamente con effetto dal 31 dicembre 2005, si era ammalato nel febbraio successivo e fino alla prima decade di aprile, sicché aveva dedotto di non aver potuto, anche per problemi familiari, osservare il termine di 60 giorni, stabilito a pena di decadenza, per la presentazione della domanda relativa all’indennità di mobilità. Disattendendo i giudici dell’appello, la Corte ricorda che il termine di decadenza non può essere sospeso da una situazione di mera difficoltà di compiere l’attività cui si riferisce, come quella dedotta dal lavoratore, ma unicamente ove si verifichi al riguardo una impossibilità assoluta (forza maggiore). – Sezione: previdenza.