Corte di cassazione, sentenza 29 maggio 2018 n. 13393
La surroga dell’INAIL nei diritti del lavoratore nei confronti del terzo responsabile dell’infortunio sul lavoro riguarda solo le singole poste di danno corrispondenti a quelle coperte dall’assicurazione INAIL.
La Corte ribadisce in materia il proprio consolidato orientamento in un caso in cui l’INAIL pretendeva di svolgere l’azione di surroga anche in ordine alle (e nei limiti delle) spese mediche, affrontate dal lavoratore a seguito dell’infortunio, per ottenere il rimborso delle somme erogate a titolo di indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta. La Corte conferma il rigetto della domanda, in ragione della non corrispondenza tra danno rappresentato dalle spese mediche affrontate dal dipendente e indennità giornaliera d’inabilità dovuta dall’INAIL.
Sezione: previdenza