Corte di cassazione, sentenza 29 marzo 2022 n. 10113
Variazione dei premi INAIL solo con efficacia successiva dalla notifica all’interessato.
Il caso è quello di un’impresa classificata ai fini previdenziali nel terziario, la quale aveva chiesto e ottenuto il 1°.6.2002 dall’INPS, senza variazione dell’attività svolta, l’inquadramento nel settore industriale, ma non aveva formulato analoga domanda all’INAIL, che autonomamente, a seguito d’ispezione, aveva nel 2006 operato la rettifica, stabilendo il pagamento di un premio maggiore con decorrenza dalla data dell’inquadramento effettuato dall’INPS. In giudizio, la Corte, cassando la diversa decisione dell’appello, afferma che l’impresa è unicamente tenuta a dichiarare all’INAIL le attività svolte e non l’eventuale mutamento della classificazione INPS della stessa; pertanto anche al caso di specie va applicata la regola generale per cui le modifiche di classificazione INAIL con le conseguenti variazioni del premio dovuto, decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione all’interessato.