Corte di cassazione, sentenza 3 dicembre 2015 n. 24647

3 Dicembre 2015

Nel lavoro part-time, l’anzianità contributiva utile per il diritto a pensione corrisponde all’intera durata del rapporto di lavoro e non alla quantità di lavoro prestato.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La questione riguardava lavoratori a part-time verticale ciclico, i quali quindi, in base ad un accordo con l’azienda, lavoravano alternando sostanzialmente un mese di lavoro pieno ad un mese di non lavoro. Secondo l’INPS, durante i mesi di assenza di lavoro non doveva decorrere l’anzianità contributiva utile per il diritto a pensione. La Corte, invocando il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo parziale stabilito dal diritto comunitario, come interpretato dalla sentenza della Corte di giustizia UE n. 395 del 10 giugno 2010, ha dato torto all’ente previdenziale, affermando il principio indicato. – Sezione: previdenza