Corte di cassazione, sentenza 3 marzo 2017 n. 5450

3 Marzo 2017

Il requisito reddituale per fruire della pensione d’inabilità fa riferimento alla base impunibile IRPEF, al lordo degli oneri deducibili.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La ricorrente, alla quale era stata revocata la pensione d’inabilità per l’avvenuto superamento del requisito reddituale, sosteneva viceversa che il reddito da prendere in considerazione è quello al netto degli oneri deducibili (quali le spese mediche, gli assegni corrisposti al coniuge separato, i contributi previdenziali e assistenziali etc.). La Corte le dà torto, ribadendo l’orientamento giurisprudenziale che in materia è maggioritario. – Sezione: previdenza