Corte di cassazione, sentenza 30 aprile 2021 n. 11430
Anche ai co.co.pro., come a ogni lavoratore autonomo, non è applicabile l’automatismo delle prestazioni previdenziali.
In un giudizio in cui una collaboratrice a progetto lamentava il mancato versamento dei contributi da parte del committente, i giudici di merito le avevano egualmente riconosciuto l’indennità di fine lavoro, ritenendo analogicamente applicabile la regola dell’automatismo delle prestazioni previdenziali dei dipendenti. La Corte cassa la decisione, sostenendo che debitore dei contributi del dipendente verso l’INPS è sempre il datore di lavoro (per cui non si può imputare al lavoratore il mancato versamento, che quindi non deve subire danni sul piano delle prestazioni previdenziali), mentre il lavoratore autonomo è egli stesso obbligato a versare direttamente all’INPS (gestione separata) i contributi (un terzo; per gli altri due terzi vi sarebbe l’accollo privativo ex lege in capo al committente), anche quando, come nel caso dei co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS, questi siano versati integralmente dal committente, come semplice delegato al pagamento. Per poter evitare effetti negativi, sul piano delle prestazioni previdenziali, del mancato versamento dei contributi da parte del committente, il co.co.co. dovrebbe, secondo la tesi (macchinosa) della Corte, rinunciare all’accollo privativo in capo al committente e versare direttamente l’intero contributo, per poi rivalersi nei confronti del committente, al quale, in alternativa, potrebbe richiedere i danni, in applicazione analogica dell’art 2.116, 2° comma cod. civ.