Corte di cassazione, sentenza 30 maggio 2022 n. 17435
Esclusa la qualificazione di vittima del dovere del dipendente pubblico infortunatosi durante una gara olimpica.
Un atleta delle Fiamme gialle, dipendente della Guardia di finanza, che si era infortunato nel corso di una gara di judo alle Olimpiadi, dopo aver ottenuto il riconoscimento della causa di servizio, aveva chiesto altresì il riconoscimento della qualità di vittima del dovere ai fini delle provvidenze per essa prevista. Nel giudizio conseguente al rigetto della domanda, la Corte, ricordando le molteplici pronunce in materia, anche delle sezioni unite civili, nega che la fattispecie considerata sia riconducibile a quelle che comportano il riconoscimento della qualità di vittima del dovere. Le norme che disciplinano le provvidenze in parola, infatti, oltre all’infortunio occorso in occasione di specifiche attività di sicurezza, le estendono agli infortuni causati nelle prestazioni svolte in condizioni di rischio eccezionali, oppure per effetto di una violenza subita al di fuori nell’esercizio di un’attività violenta lecita (come lo sport).