Corte di cassazione, sentenza 4 aprile 2022 n. 10744
Il ritardo con cui è presentata la domanda d‘indennità di mobilità non è giustificato dalla malattia del richiedente.
Nel ricorso, il lavoratore licenziato aveva sostenuto che il termine di sessantotto giorni dal licenziamento per presentare la domanda è un termine dilatorio e non perentorio e comunque, perentorio od ordinatorio che sia, il termine è sospeso per l’impedimento derivante dalla malattia insorta nel periodo di decorrenza del termine, come accaduto nel caso in esame. La Corte conferma il rigetto della domanda, affermando che il termine in questione è di decadenza (per cui determina la perdita del diritto) e non può essere prorogato per le difficoltà nascenti dal sopravvenire della malattia in quei 68 giorni, ma unicamente per un caso di forza maggiore per l’assoluta impossibilità di osservarlo.