Corte di cassazione, sentenza 4 dicembre 2015 n. 24735

4 Dicembre 2015

Ai figli maggiorenni di un avvocato che seguono un corso di studi universitari non spetta la pensione di reversibilità per il periodo in cui sono “fuori corso”.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Non sono stati reperiti precedenti. Forse perché la legge in proposito appare chiara, stabilendo che la pensione spetta ai figli maggiorenni unicamente fino al compimento della durata minima legale del corso di studi intrapreso e, in caso di studi universitari, non oltre il compimento del 26° anno di età. In giudizio, il ricorrente sosteneva viceversa che la pensione spettasse anche per il periodo di studi universitari “fuori corso” e aveva anche sollevato questione di legittimità costituzionale della legge se interpretata diversamente, questione che la Corte ha ritenuto manifestamente infondata. – Sezione: previdenza.