Corte di cassazione, sentenza 4 febbraio 2019 n. 3177
Al giornalista collaboratore fisso non iscritto all’albo spetta ex art. 2126 c.c. anche la contribuzione previdenziale.
La Corte ribadisce che l’iscrizione all’albo dei giornalisti (oggi all’elenco dei giornalisti professionisti) è necessaria anche per l’esercizio della professione di giornalista collaboratore fisso, prevista dalla contrattazione collettiva di settore e che, in mancanza, il rapporto di lavoro giornalistico è nullo e resta applicabile l’art 2126 cod. civ. relativo alla prestazione di fatto con violazione di legge. Pur nel divieto di prosecuzione del rapporto, spetta pertanto al collaboratore fisso non iscritto all’albo dei giornalisti la giusta retribuzione in relazione alle prestazioni rese nel periodo di esecuzione del contratto nullo e anche la contribuzione previdenziale relativa al periodo (ma non con l’INPG).
Sezione: previdenziale