Corte di cassazione, sentenza 4 gennaio 2022 n. 123
Anche per le domande di ricalcolo delle pensioni, la decadenza incide sui ratei pregressi e non sull’intera prestazione.
Per la verità, la sentenza, nell’illustrare in maniera completa i risultati cui è giunta la giurisprudenza nell’interpretazione dell’art. 47 D.P.R. n. 639/1070, come integrato dall’art. 38 L. n. 111/2011, è centrata soprattutto sull’affermazione che la decadenza delle prestazioni pensionistiche ivi prevista incide solo sui ratei pregressi e non sulla prestazione, mentre la richiesta dei ricorrenti, eredi del defunto pensionato, era diretta a sostenere che, in caso di domanda di mero ricalcolo, la decadenza non si applica, riguardando unicamente i ratei delle altre previdenze (indennità di malattia etc.), alla quale tesi la sentenza dedica solo un accenno.