Corte di cassazione, sentenza 4 luglio 2016 n. 13578

4 Luglio 2016

Non sono dovuti contributi sulle somme erogate a titolo di risarcimento del danno alla professionalità acquisita.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Una casa editrice era stata condannata a risarcire al proprio dipendente giornalista il danno causato dal suo demansionamento. In un successivo giudizio, l’INPGI pretendeva dall’editore il pagamento dei contributi su tali somme. La Corte, rilevato che il risarcimento di cui alla sentenza di condanna dell’editore aveva riguardato il danno conseguente alla perdita di professionalità acquisita del giornalista o comunque al mancato incremento della stessa (danno emergente) e non già il mancato guadagno nel futuro (lucro cessante), ha escluso l’assoggettamento della somma a contributi, non essendo in gioco redditi futuri perduti da reintegrare nel patrimonio del giornalista. – Sezione: previdenziale