Corte di cassazione, sentenza 4 novembre 2019 n. 28295

4 Novembre 2019

Solo la ripresa effettiva del rapporto di lavoro a seguito della sentenza di reintegrazione comporta la restituzione all’INPS dell’indennità ordinaria di malattia percepita.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato, si era trattato di un contratto di lavoro a tempo determinato dichiarato illegittimo, con conseguente condanna dell’impresa alla ripresa del rapporto di lavoro, mai avvenuta, perché le parti avevano raggiunto un accordo transattivo di risoluzione del rapporto, con il pagamento da parte dell’impresa dei contributi per il periodo intermedio, oltre a un importo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. L’INPS aveva richiesto conseguentemente la restituzione dell’indennità ordinaria, sostenendo che l’accertamento giudiziario della nullità del termine e di reintegrazione, avendo efficacia ex tunc, aveva fatto cessare il diritto all’indennità di disoccupazione erogata al dipendente. I giudici, interpretando la disciplina applicabile al tempo dei fatti, hanno viceversa affermato che la restituzione dell’indennità è dovuta solo in caso di effettiva reintegrazione in servizio o di pagamento integrale della retribuzione.
Sezione: previdenza