Corte di Cassazione, sentenza 5 gennaio 2022, n. 175
Sussiste l’obbligo contributivo per gli istruttori di associazioni sportive dilettantistiche che svolgono la propria attività con carattere di professionalità.
L’ENPALS (poi confluito nell’INPS) aveva notificato un avviso di addebito per omesso versamento di contributi in riferimento ai compensi percepiti da tre istruttori di un’associazione sportiva dilettantistica. A seguito dell’opposizione formulata dall’associazione, i giudici di merito avevano dichiarato non dovuti gli importi pretesi, ritenendo che tutte le attività svolte nell’ambito dello sport dilettantistico beneficino automaticamente dell’esenzione dall’obbligo contributivo, come previsto dalla normativa fiscale per i “redditi diversi”, a prescindere dal carattere professionale o meno dell’attività. La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso dell’INPS, dopo aver ripercorso lo sviluppo della normativa previdenziale relativa al settore sportivo, con particolare riguardo a quello dilettantistico, afferma viceversa che il regime contributivo agevolato può trovare applicazione solo se il soggetto che rende la prestazione a favore della società dilettantistica non svolga tale attività in modo professionale.