Corte di cassazione, sentenza 5 novembre 2015 n. 22639

9 Novembre 2015

I benefici contributivi previsti in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine della durata non superiore a dodici mesi con un lavoratore iscritto alle liste di mobilità si applicano anche se la durata complessiva dei molteplici contratti a termine intercorsi col medesimo lavoratore è superiore a dodici mesi.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Vale a dire che la durata di dodici mesi di cui all’art. 8, secondo comma della legge n. 223 del 1991 non si riferisce al periodo di fruizione del beneficio contributivo previsto per l’assunzione a termine di un lavoratore iscritto alle liste di mobilità, ma riguarda unicamente la durata di tale contratto a termine. Ne consegue che se la trasformazione dell’ultimo contratto a termine tra i vari stipulati con l’iscritto alle liste di mobilità avviene prima della scadenza dei dodici mesi di durata dello stesso, vengono comunque conservati per ulteriori dodici mesi i benefici contributivi. Diversamente, l’INPS aveva sostenuto in giudizio che in caso di pluralità di contratti a termine, l’ultimo dei quali venga trasformato a tempo indeterminato, la prosecuzione dei benefici per ulteriori dodici mesi prevista per la trasformazione spetta unicamente nel caso che la durata complessiva dei contratti a termine succedutisi nel tempo non sia superiore ai dodici mesi. – Sezione: previdenza.