Corte di cassazione, sentenza 6 aprile 2016 n. 6704

6 Aprile 2016

Fino al ripristino dei luoghi, all’impresa che inquina non è dovuto il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali. Salvo prova contraria, costituisce evasione contributiva l’indicazione nei modelli DM10 di una riduzione contributiva indebita.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Com’è noto, la legge finanziaria per il 1988 negava il beneficio della riduzione contributiva per la fiscalizzazione degli oneri sociali all’impresa che inquina, fino al ripristino dei luoghi ovvero al risarcimento del danno ambientale. Nel caso esaminato, l’impresa aveva sostenuto che, non avendo il Ministero dell’ambiente quantificato il danno da essa provocato per lo sversamento in mare di sostanze inquinanti, la fiscalizzazione era ancora vigente. La Corte viceversa ricorda che, secondo la legge, la riduzione contributiva cessa, in alternativa, “fino al ripristino dei luoghi” e contrasta altresì la tesi difensiva dell’impresa secondo la quale la compilazione dei mod. DM10, diretti all’INPS, con la riduzione contributiva non dovuta concreti una mera omissione contributiva e non la più grave ipotesi di evasione contributiva. – Sezione: previdenziale