Corte di cassazione, sentenza 8 marzo 2023 n. 6953
Anche al lavoratore extraeuropeo non basta allegare il proprio modello CUD per ottenere l’assegno al nucleo familiare.
L’assegno per il nucleo familiare, modulato a seconda del numero dei componenti della famiglia e il livello del reddito familiare, venne istituito dalla L. n. 69 del 1988 e veniva corrisposto al membro della famiglia che fosse dipendente o pensionato con un reddito personale non inferiore al 70% di quello familiare (dei coniugi e dei figli minori). Un lavoratore extracomunitario, a cui la richiesta di assegno era stata respinta per la ritenuta insufficienza del CUD personale a provare i requisiti di legge, aveva sostenuto in giudizio di essere con ciò discriminato e che per i lavoratori extracomunitari fosse sufficiente la produzione del CUD personale per ottenere l’assegno, data la difficoltà di provare il reddito familiare, la cui documentazione del resto non era richiesta dalla legge. La Cassazione conferma il rigetto della domanda, affermando che la legge assicura la parità di trattamento tra italiani e stranieri che lavorano in Italia, richiedendo in ogni caso anche la prova del reddito familiare, sia per stabilire la spettanza e il livello dell’assegno, sia per calcolare la percentuale di reddito propria del richiedente.