Corte di Cassazione, sentenza 9 gennaio 2024, n. 701
No all’azione del lavoratore contro l’INPS per l’accredito di contributi omessi dal datore di lavoro.
La Corte conferma il rigetto della domanda di un lavoratore di condanna dell’INPS ad accreditargli i contributi omessi dal datore di lavoro tra il 2012 e il 2013. Con un’articolata motivazione, ricca di riferimenti giurisprudenziali: (i) ribadisce il consolidato orientamento secondo cui l’interesse del lavoratore all’integrità della posizione contributiva, costruito alla stregua di diritto soggettivo, pur essendo connesso sia geneticamente che funzionalmente al diritto di credito contributivo dell’ente previdenziale, è nondimeno del tutto distinto da quest’ultimo, non solo perché sopravvive all’estinzione per sopraggiunta prescrizione del diritto ai contributi, ma soprattutto perché ha come soggetto passivo unicamente il datore di lavoro, nei cui confronti può esser fatto valere sotto forma di diritto al risarcimento del danno, come stabilito dall’art. 2116 cod. civ.; (ii) rileva inoltre che i giudici di merito abbiano correttamente rigettato la domanda senza previamente integrare il contraddittorio con l’ex datore di lavoro: la più recente giurisprudenza di legittimità ha infatti ravvisato la necessità di un litisconsorzio necessario iniziale tra il lavoratore, il datore di lavoro e l’ente previdenziale solo in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all’ente i contributi omessi, in funzione della necessità di assicurare un risultato utile alla parte attrice, domanda che non è stata proposta nel presente giudizio.