Corte di cassazione, sentenza 9 maggio 2016 n. 9292

9 Maggio 2016

Il requisito della “incollocazione al lavoro” per la fruizione dell’assegno di invalidità.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La sentenza esamina l’evoluzione della disciplina di tale requisito (finalmente sostituito con la L. n. 247/2007 con quello del semplice stato di disoccupazione), anche alla luce del mutamento della normativa relativa al collocamento dei disabili, concludendo, con riguardo alla fattispecie esaminata, verificatasi nell’anno 2001, che tra l’entrata in vigore della L. n. 68 del 1999 e l’entrata in vigore della L n. 247 del 2007 il requisito dell’incollocazione può dirsi realizzato quando l’interessato provi: 1) di non aver svolto attività lavorativa e 2) di aver richiesto l’accertamento della riduzione della capacità lavorativa (più del 45%) necessaria per l’iscrizione negli elenchi dei disabili disoccupati di cui all’art. 8 della L. n. 68/1999 o di avere richiesto tale iscrizione se la riduzione della capacità lavorativa utile per l’iscrizione negli elenchi sia anteriore rispetto alla data di decorrenza del requisito sanitario utile per l’assegno di invalidità (74%).
Sezione: previdenziale