Corte di cassazione, sentenza 9 marzo 2015 n. 4674
9 Marzo 2015
Nel calcolo del reddito da non superare per ottenere l’assegno d’invalidità non va calcolato quello dell’abitazione principale.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione
La Corte estende anche all’assegno d’invalidità la regola – recentemente consolidatasi nella giurisprudenza di cassazione in materia di pensione di inabilità – che esclude il reddito del fabbricato costituente abitazione principale dalle componenti del reddito oltre il quale non sono dovute le prestazioni suddette.
Sezione: previdenza.