Corte di cassazione, sentenza 9 marzo 2020 n. 6642

9 Marzo 2020

Necessaria la domanda all’INPS anche per ottenere l’indennità per astensione anticipata per maternità.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato, l’INPS aveva chiesto al datore di lavoro la restituzione dei contributi trattenuti a conguaglio dell’indennità di maternità corrisposta a una dipendente in astensione anticipata, perché quest’ultima non aveva in proposito proposto la domanda in via amministrativa all’INPS. L’impresa aveva sostenuto in giudizio che tale domanda non fosse necessaria, in quanto sostituita dalla domanda di astensione anticipata presentata dalla lavoratrice alla competente direzione provinciale del lavoro. La Corte accoglie la domanda dell’INPS, ribadendo il principio generale della necessità della domanda amministrativa in materia di prestazioni previdenziali.
Sezione: previdenza