Corte di cassazione, sentenza8 maggio 2017 n. 11161

8 Maggio 2017

Anche l’ingegnere che svolge attività di perito assicurativo versa i contributi alla Cassa previdenza architetti e ingegneri.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte consolida il proprio più recente orientamento interpretativo, ribadendo una regola valida, mutatis mutandis, per tutte le professioni, vale a dire che sono tenuti all’iscrizione all’Inarcassa anche gli ingegneri che non svolgono le attività tipiche della professione, ma compiti che richiedono comunque la competenza professionale propria dell’ingegnere. Nel caso esaminato, la Corte ha pertanto confermato l’obbligo di versamento alla Cassa dei contributi sui compensi dovuti per l’attività di perito assicurativo in materia di infortuni stradali svota dall’ingegnere ricorrente in quanto ritenuta implicare competenze esclusive dell’ingegnere.
Sezione: previdenza