Corte di cassazione, sez. un. civ., 9 giugno 2021 n. 16084

9 Giugno 2021

Sulla natura dei versamenti e delle prestazioni della previdenza integrativa.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il dipendente di una banca, iscritto al Fondo di previdenza integrativa aziendale, era stato ammesso in via privilegiata allo stato passivo dell’amministrazione coatta amministrativa della banca per i crediti relativi a mancati versamenti al Fondo integrativo dei contributi sulla retribuzione pensionabile a carico della banca e per i versamenti da lui effettuati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla cessazione del Fondo fino alla liquidazione dell’attivo quanto agli interessi e sino alla data del deposito dello stato passivo per la rivalutazione. A seguito dell’impugnazione della sentenza di appello da parte della liquidazione coatta amministrativa della banca, le sezioni unite stabiliscono che: 1 – I versamenti del datore di lavoro ai Fondi di previdenza integrativa non hanno natura retributiva, ma previdenziale privata di fonte contrattuale collettiva; 2 – in quanto i crediti correlati ai versamenti non hanno natura pubblicistica, sono crediti chirografari e non privilegiati; 3 – a essi non è comunque applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi stabilito per i crediti di previdenza obbligatoria (per ragioni di risparmio del bilancio pubblico estranee a crediti di natura privatistica); 4 – secondo il testo della legge fallimentare vigente al momento in cui è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa (5 settembre 1997), nel caso in esame, la decorrenza di rivalutazione e interessi sui crediti della previdenza integrativa si arresta a tale momento, in ragione del fatto che si tratta di crediti non assistiti da privilegio.