Corte di cassazione, sez. un. civ., 9 giugno 2021 n. 16084
Sulla natura dei versamenti e delle prestazioni della previdenza integrativa.
Il dipendente di una banca, iscritto al Fondo di previdenza integrativa aziendale, era stato ammesso in via privilegiata allo stato passivo dell’amministrazione coatta amministrativa della banca per i crediti relativi a mancati versamenti al Fondo integrativo dei contributi sulla retribuzione pensionabile a carico della banca e per i versamenti da lui effettuati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla cessazione del Fondo fino alla liquidazione dell’attivo quanto agli interessi e sino alla data del deposito dello stato passivo per la rivalutazione. A seguito dell’impugnazione della sentenza di appello da parte della liquidazione coatta amministrativa della banca, le sezioni unite stabiliscono che: 1 – I versamenti del datore di lavoro ai Fondi di previdenza integrativa non hanno natura retributiva, ma previdenziale privata di fonte contrattuale collettiva; 2 – in quanto i crediti correlati ai versamenti non hanno natura pubblicistica, sono crediti chirografari e non privilegiati; 3 – a essi non è comunque applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi stabilito per i crediti di previdenza obbligatoria (per ragioni di risparmio del bilancio pubblico estranee a crediti di natura privatistica); 4 – secondo il testo della legge fallimentare vigente al momento in cui è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa (5 settembre 1997), nel caso in esame, la decorrenza di rivalutazione e interessi sui crediti della previdenza integrativa si arresta a tale momento, in ragione del fatto che si tratta di crediti non assistiti da privilegio.