Corte di cassazione, sez. un. civ., sentenza 20 marzo 2018 n. 6928

20 Marzo 2018

Si applica il cumulo di rivalutazione e interessi in caso di ritardato pagamento di prestazioni pensionistiche integrative.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nonostante la natura previdenziale di tali prestazioni, ad esse non è infatti applicabile la regola del pagamento, in caso di ritardo, del solo maggior importo tra rivalutazione e interessi, che la legge stabilisce esclusivamente con riguardo alle prestazioni della previdenza obbligatoria (in funzione di contemperare la tutela degli interessati a ottenere le prestazioni con le disponibilità di bilancio pubblico; ratio pertanto insussistente in caso di fondi finanziati dal datore di lavoro per la previdenza integrativa). La Corte ha altresì stabilito la natura previdenziale e non retributiva dei contributi dei datori di lavoro ai fondi erogatori della previdenza complementare, con la conseguenza che essi e le pensioni integrative conseguenti, in caso di mancato pagamento, non sono assistiti da privilegio nell’ammissione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa.
Sezione: previdenza