Corte di cassazione, sez. un. civ., sentenza 24 settembre 2018 n. 22434

24 Settembre 2018

Esclusa la pensione di reversibilità per il coniuge divorziato che ha percepito l’assegno divorzile in unica soluzione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Come è noto, la legge riconosce al titolare di assegno di divorzio, in caso di decesso dell’ex coniuge, una quota della pensione di reversibilità. Nella giurisprudenza di legittimità si era verificato un contrasto di orientamenti, tra chi riteneva che la pensione di reversibilità spettasse al coniuge divorziato solo se questi percepisse l’assegno divorzile al momento del decesso dell’ex coniuge e chi viceversa la subordinava unicamente all’esistenza di un diritto all’assegno, ancorché già liquidato in unica soluzione. Le sezioni unite civili della Corte, chiamate a dirimere il contrasto, optano per la prima soluzione, in considerazione della finalità della previsione di una pensione di reversibilità al coniuge divorziato, individuata nello scopo di sovvenire ad una sua situazione di deficit economico derivante dalla morte dell’ex coniuge, che presuppone quindi l’attualità dell’erogazione dell’assegno divorzile al momento della morte di quest’ultimo.
Sezione: previdenza