Corte di cassazione, sez. un. civ., sentenza 9 maggio 2022 n. 14561
Il ricorso per il ripristino di una prestazione assistenziale revocata dall’INPS non deve essere preceduto da una domanda amministrativa.
In sede di revisione, l’INPS aveva revocato l’indennità di accompagnamento goduta da un cittadino, avendo accertato il venir meno del requisito sanitario. In sede giudiziaria, la domanda di ripristino fin dall’origine della prestazione assistenziale era stata respinta dalla Corte d’appello in ragione del fatto che il ricorso giudiziario non era stato preceduto dalla domanda amministrativa all’INPS. Questo essendo in allora l’orientamento della Corte di cassazione (a differenza della contigua materia delle prestazioni previdenziali), le Sezioni unite della stessa, richieste di un ripensamento, hanno mutato giurisprudenza, dichiarando che non è necessaria la domanda amministrativa. Questa, infatti, ha, in via di principio, la funzione di una preventiva valutazione oggettiva da parte dell’INPS dell’esistenza dei requisiti necessari per ottenere la prestazione assistenziale, ma nel caso di richiesta di ripristino di quest’ultima a seguito della sua revoca, la valutazione dell’INPS è stata appena fatta e una seconda sarebbe un inutile duplicato. Ricordato inoltre, che la presentazione di una domanda amministrativa ha anche l’effetto sostanziale di determinare la data di decorrenza della prestazione richiesta, la Corte rileva che imporre la domanda amministrativa anche in caso di richiesta di accertamento della persistenza dei requisiti originariamente riconosciuti priverebbe l’interessato, in caso di esito positivo, della prestazione dalla data della revoca alla data del nuovo accertamento positivo.