Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 16 settembre 2015 n. 18136

16 Settembre 2015

La disciplina adottata dalle Casse di previdenza privatizzate può prevedere una deroga al principio del “pro rata” unicamente per le pensioni che maturano successivamente al 1° gennaio 2007, anche attraverso l’applicazione di delibere precedenti a tale data.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Cassa di previdenza regionieri e commercialisti aveva previsto nel 1997 un tetto alle pensioni dei propri iscritti, in violazione della regola allora vigente del “pro rata” (per cui le innovazioni peggiorative in materia pensionistica dovevano far salvo il maturato secondo la disciplina precedente). Ciò dà modo alle sezioni unite (in un giudizio promosso da un pensionato dal 1°.1.2001, alla cui pensione era stato applicato il tetto) di precisare che il principio del “pro rata” ha subìto un’attenuazione per effetto della legge finanziaria per il 2007, per cui solo per le pensioni successive al 1° gennaio 2007 è legittima la fissazione di un tetto, anche in forza di una delibera della Cassa antecedente tale data, come confermato dalla legge finanziaria citata, come interpretata autenticamente da una legge del 2013 – Sezione: previdenza.