Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 22 luglio 2015 n. 15352.

22 Luglio 2015

Il termine triennale di decadenza previsto per la prima volta dalla legge n. 238/1997 per chiedere l’indennizzo per epatite post-trasfusionale si applica anche in caso di epatite contratta anteriormente alla data di entrata in vigore di tale legge (28.7.1997), ma decorre da tale ultima data.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Originariamente, in base alla legge del 1992, un termine di decadenza per chiedere l’indennizzo era previsto unicamente in caso di danni da vaccinazioni obbligatorie e in caso d’infezione HIV conseguente a somministrazione di sangue o derivati. Solo la legge del 1997 previde poi una decadenza triennale anche per l’indennizzo per epatiti post trasfusionali. La sentenza delle sezioni unite interviene a comporre un contrasto determinatosi nella giurisprudenza delle sezioni semplici sull’applicabilità o non del termine di decadenza anche alle ipotesi di epatite post trasfusionale verificatesi prima della legge del 1997.
Sezione: previdenziale.