Corte di cassazione, S.U., sentenza 1° febbraio 2017 n. 2612

1 Febbraio 2017

La parola definitiva delle sezioni unite civili della Cassazione sul potere della Cassa di previdenza commercialisti di annullare periodi contributivi di esercizio della professione in situazione di incompatibilità.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In proposito, si era determinato un contrasto giurisprudenziale all’interno della sezione lavoro della Corte tra chi riteneva che un tale potere appartenesse esclusivamente al Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti e chi, più recentemente, aveva valutato che tale potere fosse esteso anche alla Cassa di previdenza della categoria, sia in sede d’iscrizione alla stessa, che successivamente. Con la sentenza in esame e con quella gemella n. 2613 di pari data, le sezioni unite optano definitivamente per quest’ultimo orientamento, ribadendo il potere d’ufficio della Cassa, anche in assenza di analoga iniziativa da parte del Consiglio dell’ordine. La spiegazione della duplice titolarità sta nella diversa finalizzazione del relativo potere: all’eventuale cancellazione del professionista dall’albo quella dell’Ordine, a finalità legate all’erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali quella della Cassa.
Sezione: previdenza.