Corte di cassazione S.U., sentenza 14 gennaio 2015 n. 477

14 Gennaio 2015

Applicabile a ogni tipo di previdenza complementare la regola della portabilità (riscatto o trasferimento ad altra forma di previdenza complementare dei contributi versati) stabilita dall’art. 10 D. Lgs. n. 124/1993 (abrogato dal 1° gennaio 2007).

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Le sezioni unite della cassazione risolvono nel modo indicato il contrasto di orientamenti insorto all’interno della sezione lavoro della Corte, ove parte dei collegi riteneva che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del raggiungimento dei requisiti per la maturazione di una pensione complementare, gli interi contributi versati fossero riscattabili o trasferibili ad altra forma di previdenza complementare solo in caso di fondo col sistema a capitalizzazione individuale, mentre nei casi di fondi a ripartizione o a capitalizzazione collettiva fossero “portabili” solo i contributi versati dal lavoratore e non quelli versati dal datore di lavoro.
Sezione: previdenza