Corte di cassazione S.U., sentenza 15 dicembre 2015 n. 25204

14 Dicembre 2015

Se gli elementi costitutivi della pensione d’inabilità civile maturano prima del compimento del 65° anno di età, la sostituzione di essa con l’assegno sociale (ex pensione sociale) opera dal 1° giorno del mese successivo al compimento di tale età, anche se non venga erogato neppure un rateo di pensione, ma direttamente l’assegno sociale.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Le sezioni unite della cassazione risolvono in tal modo un contrasto che si era determinato all’interno della sezione lavoro con riferimento all’ipotesi in cui i requisiti per la pensione d’inabilità maturino prima del compimento del 65° anno di età, ma con la normale decorrenza dal 1° giorno del mese successivo e, nel breve lasso di tempo intermedio, l’interessato compia tale età, necessaria per la sostituzione della pensione con l’assegno sociale, anch’esso decorrente dal primo giorno del mese successivo, pertanto l’unico di fatto erogato. – Sezione: previdenziale.