Corte di cassazione, S.U., sentenza 22 maggio 2018 n. 12566

22 Maggio 2018

Detraibile il valore della rendita INAIL dal danno da infortunio in itinere per fatto illecito di un terzo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il principio coinvolto nella fattispecie è quello della “compensatio lucri cum damno”, secondo il quale se all’atto dannoso consegue per la vittima anche un vantaggio, questo deve essere calcolato in diminuzione del risarcimento. In particolare, le sezioni unite della Corte erano chiamate a risolvere il problema dell’applicazione del principio al caso in cui l’obbligo di risarcimento derivante dal fatto illecito e quello di erogazione del vantaggio collegato al medesimo fatto abbiano titoli diversi e riguardino soggetti distinti. Come appunto nel caso esaminato, in cui un lavoratore era stato investito per strada mentre si recava al lavoro e perciò vantava dal terzo investitore il risarcimento del danno da fatto illecito e aveva titolo nei confronti dell’INAIL per ottenere la rendita spettante per i postumi permanenti. Caso che aveva dato luogo a un contrasto di orientamenti nella giurisprudenza della Corte, che ora le sezioni unite risolvono nel senso della detraibilità del valore della rendita erogata dall’INAIL per l’infortunio “in itinere” dal risarcimento dovuto dal terzo autore del fatto illecito-investimento.
Sezione: previdenza