Corte di cassazione, S.U., sentenza 29 luglio 2021 n. 21764
L’iscrizione all’INPGI è dovuta per qualunque attività avente natura giornalistica, a prescindere dalla natura – pubblica o privata – del datore di lavoro.
Ha natura giornalistica l’attività svolta presso gli uffici stampa della P.A. da coloro cui è richiesta l’iscrizione all’Albo dei giornalisti.
Il giudizio riguarda la controversia insorta tra una USL e l’INPGI, in ordine alla pretesa di quest’ultimo ente di ottenere il versamento dei contributi per i giornalisti addetti all’ufficio stampa dell’Unità sanitaria. Mentre l’USL sostiene, in proposito, che l’iscrizione all’INPGI sia dovuta solo per i giornalisti dipendenti di imprese giornalistiche cui si applica il CCNL giornalisti e inoltre contesta la natura giornalistica dell’attività dei dipendenti addetti ai propri uffici stampa, disciplinata dal contratto collettivo sanità, le sezioni unite della Corte, attraverso un’accurata analisi delle fonti istitutive dell’Istituto previdenziale dei giornalisti professionisti e pubblicisti nonché della legislazione relativa alla creazione degli uffici stampa presso le pubbliche amministrazioni, afferma viceversa i due principi di cui alle massime.