Corte di giustizia UE, grande sezione, sentenza 6 febbraio 2018 in causa C-359/16

6 Febbraio 2018

Uno stop della Corte ai distacchi fraudolenti di personale all’interno dell’Unione per ottenere l’applicazione di un sistema previdenziale più favorevole.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Come è noto, all’interno dell’Unione vige la regola dell’applicabilità a coloro che lavorano in uno Stato membro della disciplina previdenziale ivi prevista, salvo il caso di distacco temporaneo (max 12 mesi), debitamente certificato dall’autorità competente dello diverso Stato in cui opera la società distaccante. Le autorità belghe avevano accertato che una società belga utilizzava esclusivamente dipendenti distaccati da una società bulgara e muniti di apparentemente idonei certificati, con conseguente applicazione della meno onerosa disciplina previdenziale bulgara. Svolte alcune indagini, era stato scoperto che le società bulgare distaccanti non svolgevano in realtà alcuna attività significativa, per cui l’autorità belga ne aveva chiesto conto a quella bulgara che aveva risposto in maniera evasiva. Da qui la decisione belga di denunciare penalmente i datori di lavoro distaccanti per il pagamento dei contributi in Belgio, senza peraltro preventivamente proseguire (dopo l’infruttuosa richiesta di chiarimenti) nella procedura prevista dai regolamenti comunitari per risolvere la controversia tra Stati. Posta la questione della possibilità o non di uno Stato membro di disattendere la certificazione di altro Stato membro senza seguire la procedura suddetta, la Corte, nel ribadire l’obbligatorietà di quest’ultima, afferma peraltro che in caso di frode o abuso di diritto, lo Stato che ne è vittima può utilizzare liberamente avanti alla propria autorità giudiziaria gli elementi a sostegno della frode o dell’abuso al fine di accertare la violazione degli obblighi previdenziali elusi. – Sezione: previdenziale