Corte di Giustizia UE, sentenza 13 ottobre 2022, in causa n. C-713/20
Chi svolge incarichi di lavoro interinale in altro Stato membro è assoggettato, durante gli intervalli tra un incarico e l’altro, alla legislazione previdenziale dello Stato in cui risiede.
La questione sottoposta alla Corte di Giustizia trae origine da due diverse controversie, riguardanti, rispettivamente, una cittadina olandese, residente in Germania, e un cittadino polacco, residente in Polonia, che avevano svolto nei Paesi Bassi una serie di incarichi di lavoro interinale, separati da diversi intervalli, e che, nel momento in cui avevano richiesto all’Olanda l’erogazione della pensione (nel caso della cittadina olandese) e l’erogazione di assegni familiari (nel caso del cittadino polacco), erano in uno di tali intervalli ed erano pertanto stati considerati iscritti alla previdenza sociale dei Paesi di residenza, quindi soggetti alla legislazione previdenziale di questo Paesi, con conseguente rigetto delle loro domanda da parte deil’Olanda. Nel rispondere al quesito sollevato dal giudice del rinvio olandese, che si era interrogato sulla correttezza di una tale soluzione, la Corte di Giustizia rileva come l’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004, stabilisca il principio secondo cui la persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione in materia previdenziale di tale Stato membro. Poiché né la cittadina olandese né il cittadino polacco risultano avere svolto attività lavorativa negli intervalli tra un incarico interinale e l’altro nei loro confronti non può conseguentemente trovare applicazione la legislazione dei Paesi Bassi durante tali intervalli, dovendosi invece applicare la legislazione dello Stato di residenza, in forza del criterio residuale previsto dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004.