Corte di giustizia U.E., sentenza 17 dicembre 2015, in cause riunite C-25/14 e C- 26/14

17 Dicembre 2015

Secondo il diritto dell’Unione, costituisce discriminazione indiretta in base alla nazionalità l’attribuzione, da parte di un’autorità pubblica di uno Stato membro, dell’efficacia erga ommes di un accordo collettivo che individua un unico gestore di una previdenza complementare, senza avere percorso una procedura che, coinvolgendo anche operatori di altri Stati membri, consenta la scelta del migliore offerente per una tale gestione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Secondo il diritto francese, in materia di previdenza complementare gli accordi collettivi hanno normalmente efficacia per i soli aderenti ai sindacati stipulanti, ma possono avere efficacia erga omnes per tutti gli appartenenti alla categoria con un decreto ministeriale. La Corte, investita della questione da due ordinanze del Consiglio di Stato francese, rileva che quando la materia possa interessare anche organismi previdenziali di altri Stati membri, occorre rispettare la regola della trasparenza, desumibile dai principi di uguaglianza e di non discriminazione nonché la regola dell’imparzialità, per cui è necessario consentire la partecipazione al procedimento di aggiudicazione della gestione della previdenza complementare a tutti gli organismi interessati e operare in maniera che l’aggiudicazione avvenga al miglior offerente. – Sezione: previdenza.